Art. 5.
(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi).

      1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.
      3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.
      4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati

 

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per tutta la durata del corso di studio.
      5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il regolamento di cui all'articolo 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      6. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.
      7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.
      8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 10.